PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, imprese, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante indicate al comma 1, per scopi commerciali, scientifici, sperimentali o didattici»;

          b) all'articolo 38, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

      «7-bis. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, nell'ambito delle sue competenze istituzionali di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, promuove la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta "cannabis indica"»;

          c) all'articolo 41, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

      «1-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta "cannabis indica", accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico,

 

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che ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;

          d) all'articolo 43:

              1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Le ricette per le prescrizioni di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta "cannabis indica" indicata nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale ed in triplice copia a ricalco su modello predisposto dal Ministero della salute, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico»;

              2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. La prescrizione di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta "cannabis indica" indicata nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a un mese. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico-chirurgo da cui è rilasciata»;

          3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

      «8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare farmaci contenenti le sostanze indicate nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), purché munito di dichiarazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari»;

          e) all'articolo 45:

              1) il comma 1 è abrogato;

              2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

      «8-bis. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche nel caso di prescrizione

 

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di farmaci contenenti le sostanze indicate nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

              3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da 52 euro a 258 euro».

Art. 2.

      1. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è abrogato.

Art. 3.

      1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono disciplinati i criteri di individuazione di aree idonee e le modalità di effettiva coltivazione di piante di «cannabis indica», la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali mediante, altresì, disposizioni di attuazione dei titoli II e III del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 4.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, sotto la vigilanza del Ministero della salute, una commissione composta da medici italiani e stranieri, con il compito di redigere un rapporto, da trasmettere entro sei mesi dalla data della sua istituzione al Ministro della salute, che provvede alla sua pubblicazione. In tale rapporto devono

 

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essere riportati i dati ed i risultati scientifici acquisiti ed i possibili sviluppi della ricerca sull'utilizzazione in campo medico dei cannabinoidi naturali e sintetici.

Art. 5.

      1. All'articolo 28 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «3-bis. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano a chiunque, per farne uso personale, coltivi piante di canapa indiana al fine di fronteggiare un documentato stato di necessità medica».

      2. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «7-bis. Chiunque si sia procurato le sostanze indicate nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), per farne uso personale a causa di uno stato di necessità medica non è punibile».

Art. 6.

      1. Le sostanze «dronabinol» e «nabilone» sono inserite nella XI edizione della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica italiana approvata con decreto del Ministro della salute 2 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2002.